Riferimenti normativi

Postato da il 16_02_2010 / 17:52 Permalink Commenti (0) Segnala ad un amico condividi su Facebook condividi su twitter

Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. (G.U. 28 marzo 2005, n. 97)

Articolo 1 - Oggetto e definizioni Il presente regolamento stabilisce le caratteristiche e le modalita' per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata. 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a. BUSTA DI TRASPORTO, il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica certificata;
b. CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, di seguito denominato: «CNIPA», l'organismo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come modificato dall'articolo 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; c. DATI DI CERTIFICAZIONE, i dati inseriti nelle ricevute indicate dal presente regolamento, relativi alla trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata; d. DOMINIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, l'insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell'estensione, ad uno stesso dominio della rete Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete; e. LOG DEI MESSAGGI, il registro informatico delle operazioni relative alle trasmissioni effettuate mediante posta elettronica certificata tenuto dal gestore; f. MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati; g. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, ogni sistema di posta elettronica nel quale e' fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici; h. POSTA ELETTRONICA, un sistema elettronico di trasmissione di documenti informatici; i. RIFERIMENTO TEMPORALE, l'informazione contenente la data e l'ora che viene associata ad un messaggio di posta elettronica certificata; l. UTENTE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi ente, associazione o organismo, nonche' eventuali unita' organizzative interne ove presenti, che sia mittente o destinatario di posta elettronica certificata; m. VIRUS INFORMATICO, un programma informatico avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.


Articolo 23 - Manuale operativo 1. Il manuale operativo definisce e descrive le procedure applicate dal gestore di posta elettronica certificata nello svolgimento della propria attività. 2. Il manuale operativo é depositato presso il CNIPA. 3. Il manuale contiene: a. i dati identificativi del gestore; b. i dati identificativi della versione del manuale operativo; c. l'indicazione del responsabile del manuale operativo; d. l'individuazione, l'indicazione e la definizione degli obblighi del gestore di posta elettronica certificata e dei titolari; e. la definizione delle responsabilità e delle eventuali limitazioni agli indennizzi; f. l'indirizzo del sito web del gestore ove sono pubblicate le informazioni relative ai servizi offerti; g. le modalità di protezione della riservatezza dei dati; h. le modalità per l'apposizione e la definizione del riferimento temporale. Il presente decreto é inviato ai competenti organi di controllo ed é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



In allegato la completa documentazione legislativa relativa alla PEC, posta elettronica certificata.


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